Nel caso di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo processo di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e, conseguentemente, la nullità dello stesso decreto ingiuntivo.
La causa di opposizione va pertanto definita con sentenza che dichiara l’incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Insegna Cass. 21/08/2012 n. 14594 che “…il provvedimento con cui il Giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giudiziaria che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla incompetenza, ma presenta un duplice contenuto: di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto”.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice opponente dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo opposto che, per l’effetto, deve essere dichiarato nullo e revocato.
Né può argomentarsi che il Tribunale di Milano, la cui sentenza era oggetto della pronuncia della Suprema Corte su citata, si era espresso con sentenza “nella resistenza dell’opposta” all’eccezione sollevata dall’opponente; ciò non toglie che la pronuncia, anche nel caso di domanda dichiarativa dell’incompetenza con adesione dell’altra parte, debba rivestire la forma della sentenza, come considerato in diritto dalla stessa pronuncia, che riguarda proprio la fattispecie particolare della dichiarazione d’incompetenza per territorio del Giudice del monitorio e non del Giudice della causa di opposizione.
Osserva il Tribunale adito che all’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 38, 2° comma, cpc è di ostacolo la stessa dizione della norma, la quale prevede che “quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del Giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, con ciò prevedendo non la definizione del processo ma la semplice traslazione della causa dinanzi al giudice competente, situazione che, per gli anzidetti motivi, non è aderente all’ipotesi in esame nella quale si ha la definizione del procedimento instaurato con il ricorso per ingiunzione che non potrebbe proseguire dinanzi ad altro giudice, incompetente ex art. 645 cpc.
Ritiene questo Tribunale pertanto che la definizione della causa dinanzi a sè debba rivestire la forma di sentenza, non potendo concludersi il giudizio con ordinanza e semplice cancellazione della causa dal ruolo.
La controversia, instaurata a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo relativamente alla cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre domande eventualmente introdotte rimane invece aperta: sulla stessa non si è avuta discussione e non si ha, con la presente sentenza, alcuna pronuncia sul merito poiché il Giudice adito, si ripete, è competente funzionalmente sull’opposizione, ma non è competente sul merito.
Essa potrà essere decisa dal Giudice che entrambe le parti ritengono competente.
Può dirsi, pertanto, che nella particolare fattispecie di incompetenza territoriale del giudice del decreto ingiuntivo la causa di opposizione strettamente considerata si scinde da quella relativa al merito, ovvero alla pretesa creditoria che si intendeva far valere con il ricorso monitorio, e solo per quest’ultima la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta nel termine di tre mesi dalla pronuncia.
Dunque, da un lato non trova applicazione la norma di cui all’art. 38, 2° comma, cpc nella parte in cui prevede l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, dall’altro la stessa norma va applicata con riferimento alla disciplina delle spese del giudizio di opposizione.
Si osserva infatti che l’adesione della parte all’eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta l’esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. civ. Sez. 3, 20 marzo 2006 n. 6106).
Infatti, “Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr. sul tema, Cass. civ. 8 luglio 1980 n. 4345)”: presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame, come insegna la sentenza della Suprema Corte 08/11/2013, n. 25180 (che riprende Cass. 20/03/2006 n. 6106).
Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell’esito complessivo della lite e dell’intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente.
Pur non aderendo alla tesi dal Tribunale di Reggio Emilia, citato dall’opposta, esposta nell’ordinanza del 21.10.2020, per la forma assunta dal provvedimento quale ordinanza anziché sentenza, se ne condividono le motivazioni in ordine alla mancata pronuncia sulle spese di causa.
Per le considerazioni svolte il decreto ingiuntivo opposto – in quanto emesso da Giudice incompetente – deve essere dichiarato nullo e revocato.
Nulla in punto spese per le ragioni anzidette.